Art. 6.
(Tutela giurisdizionale dell'iscritto).
1. È diritto irrinunciabile dell'iscritto a un partito politico ricorrere al giudice per violazioni alle disposizioni della presente legge, dello statuto, di delibere degli organi
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collegiali del partito politico o avverso qualunque atto o comportamento che costituisca compressione, limitazione o violazione del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione.
2. Il diritto alla tutela giurisdizionale previsto dal comma 1 non può essere vietato o limitato dallo statuto del partito politico né il suo esercizio può costituire in alcun modo elemento a carico dell'iscritto del medesimo partito tale da limitare o da ostacolare l'esercizio di altre facoltà o diritti di cui è titolare in quanto iscritto.